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Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 06/06/1973 (Rv. 364501 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA - CONDIZIONI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1973-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364501-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA - CONDIZIONI - EFFETTI.*

La rinnovazione tacita dell'affitto a tempo determinato si concreta nella conclusione tacita di un nuovo contratto, desumibile dall'univoco comportamento delle parti consistente nella continuazione del godimento della cosa da parte dell'affittuario e nell'inerzia del locatore dopo la scadenza del termine finale del contratto originario. Si instaura, cioe, tra le parti un nuovo rapporto distinto dal precedente, ormai estinto per la scadenza del termine finale, che trova il suo elemento genetico nel nuovo contratto concluso tacitamente, ma che e a tempo indeterminato, e che viene a scadere, in forza dell'art 1630 cod civ, con il compimento delle operazioni di raccolta dei frutti. (Conf 2433/71, mass n 353398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1630

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)