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Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 27/01/2006 (Rv. 588189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Controversia derivante dalla dichiarazione tardiva di credito - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità - Dichiarazione tardiva avente ad oggetto un credito di lavoro - Sospensione dei termini feriali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

In tema di fallimento, la controversia derivante dalla dichiarazione tardiva di credito - atteso il carattere tassativo delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 - è soggetta a tale sospensione. Peraltro, la sospensione dei termini processuali non si applica nell'ipotesi in cui la dichiarazione tardiva di credito abbia ad oggetto una controversia "di lavoro" che - nonostante debba essere trattata secondo il rito fallimentare - ricade nella eccezione alla regola, in ragione dell'esigenza di speditezza con la quale tale controversia deve essere trattata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)