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Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005 (Rv. 584699 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Controversia di lavoro - Nozione - Riferimento alla natura del credito controverso - Necessità - Opposizione allo stato passivo di procedure concorsuali - Opposizioni relative a crediti da lavoro - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Credito risultante da sentenza passata in giudicato - Irrilevanza - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.
Stato
decisa il 2005-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584699-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Ai fini della sottrazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, costituisce "causa di lavoro" quella in cui, a prescindere dalle forme processuali, è controverso un credito che rinviene il suo titolo in un rapporto di lavoro subordinato, essendo appunto la natura del credito a determinare le esigenze di speditezza che giustificano l'inapplicabilità della sospensione. Ne consegue che, in materia di procedure concorsuali, mentre in virtù del combinato disposto degli artt. 92 dell'ordinamento giudiziario ed 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, le opposizioni allo stato passivo non si sottraggono, in linea generale, al regime della sospensione, quest'ultima va tuttavia esclusa ove le opposizioni stesse riguardino controversie in tema di crediti da lavoro: e ciò anche quando il credito insinuato al passivo risulti da una sentenza passata in giudicato, giacché lo scopo sollecitatorio, perseguito dal legislatore con la previsione della deroga alla sospensione, caratterizza anche la fase di realizzazione del credito se - come accade nel caso di apertura della procedura concorsuale, in virtù dell'art. 51 legge fall. (applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo contenuto nell'art. 201 legge fall.) - è precluso ai creditori l'esercizio delle azioni esecutive individuali e detta fase deve quindi svolgersi attraverso un giudizio diretto ad accertare l'opponibilità del titolo, nonché la misura e la collocazione del credito. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha quindi confermato la sentenza impugnata, che, sulla base della ritenuta inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa, intesa a far valere un credito da lavoro portato da sentenza passata in giudicato, la quale peraltro non permetteva di quantificare il credito stesso mediante mere operazioni aritmetiche).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)