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Sez. 2, Sentenza n. 9156 del 27/08/1991 (Rv. 473654 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Uso del muro comune - Spese - Di costruzione - Fondi a dislivello | Franamento del terreno con pregiudizio del fondo inferiore - Muro di sostegno sul confine - Obbligo di costruzione a spese del proprietario del fondo superiore - Omessa costruzione od omessa manutenzione del muro preesistente - Responsabilità per danni del suddetto proprietario - Modifica dello stato del terreno con scavi o sbancamenti effettuati dal proprietario del fondo inferiore - Onere di costruzione del muro di sostegno a carico di quest'ultimo - Crollo del muro verificatosi nel corso dell'appartenenza dei fondi finitimi ad un unico proprietario - Applicazione del principio enunciato.
Stato
decisa il 1991-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473654-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Uso del muro comune - Spese - Di costruzione - Fondi a dislivello

In tema di fondi a dislivello, il proprietario del fondo superiore è tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente alla anzidetta costruzione, o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro preesistente. L'onere della costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario. L'anzidetto principio trova applicazione anche nel caso che il crollo del muro si sia verificato quando i due fondi finiti appartenevano allo stesso proprietario, giacché l'obbligo della costruzione a carico del proprietario del fondo superiore sorge per il solo fatto che ciò si renda necessario per contenere il franamento del terreno, quale sia la condizione dei luoghi precedente all'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887, Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)