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Sez. 2, Sentenza n. 8171 del 18/08/1998 (Rv. 518167 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO | Norma di cui all'art. 887 cod. civ. - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1998-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518167-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO

In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti "a dislivello", la norma codicistica di cui all'art. 887 non trova applicazione né quando la creazione di un dislivello "ex novo" - ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale - sia opera del proprietario del fondo inferiore (incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata ovvero reso maggiormente soggetta a smottamenti), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo), né quando il muro sia stato, infine, costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria (o anche solo utile) per il proprio fondo (nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)