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Sez. 3, Sentenza n. 10549 del 19/07/2002 (Rv. 555961 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Ammissibilità dell'azione - Lesione di un interesse giuridicamente rilevante - Sufficienza - Qualificazione giuridica formale vantata dal soggetto - Irrilevanza - Fattispecie relativa a danni cagionati da ritardo dell'Amministrazione nel rilascio di concessione edilizia in sanatoria.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555961-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Ai fini della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ., non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto (diritto soggettivo o interesse legittimo), poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione all'ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante (Nella specie, era stato convenuto in giudizio un Comune per avere rilasciato la concessione edilizia in sanatoria dopo sei anni dalla relativa richiesta, determinando, così, a carico dell'istante danni consistenti nei maggiori costi per il completamento delle opere e nella mancata utilizzazione di appartamenti e rimesse. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda sul presupposto che non poteva configurarsi un diritto soggettivo del privato a conseguire la concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)