Sez. 1, Sentenza n. 9366 del 11/06/2003 (Rv. 564155 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Lesione di interessi legittimi - Risarcibilità - Limiti - Conseguenze - Danno subito dal concorrente alla gara per l'aggiudicazione di appalto pubblico - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo. È pertanto suscettibile di dar luogo a risarcimento del danno ingiusto la lesione degli interessi legittimi che la vigente legislazione riconosce in rapporto alla partecipazione e all'esclusione dalle gare e dagli appalti di lavori pubblici, ove vi siano violazioni delle relative norme di condotta da parte della P.A. che ha indetto la gara. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, sul rilievo della natura di interesse legittimo del partecipante alla gara, aveva escluso la risarcibilità del danno subito dall'aggiudicatario in via provvisoria di un appalto pubblico, aggiudicazione nel caso venuta meno "per facta concludentia" a seguito della successiva aggiudicazione del medesimo appalto ad altra impresa, riammessa alla gara).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)