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Sez. U, Sentenza n. 7841 del 15/07/1993 (Rv. 483181 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione | Estremi - Proposizione di altri motivi di censura o ripetizione, specificazione o precisazione di quelli già dedotti - Inammissibilità - Sospensione del termine per impugnazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483181-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione

La parte rimasta in tutto o in parte soccombente, esercitando il potere di impugnazione, consuma la facoltà di critica e di contestazione della decisione che la pregiudica, per cui non può proporre in prosieguo altri motivi o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti: ciò anche quando si tratti dell'impugnazione di decisioni di giudici amministrativi e senza che rilevi in contrario l'eventuale sospensione del termine per impugnare, conseguente ad avvenuta proposizione di domanda di revocazione della medesima decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)