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Sez. 3, Sentenza n. 13062 del 05/06/2007 (Rv. 599181 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Consumazione dell'impugnazione - Presupposti - Conseguenze - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599181-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

La parte rimasta in tutto o in parte soccombente nell'esercitare il potere di impugnazione consuma la facoltà di critica della decisione che la pregiudica, non potendo in prosieguo proporre altri motivi o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti. Poiché per l'espressa previsione degli artt. 358 e 387 cod. proc. civ. la consumazione del potere di impugnazione presuppone, da un canto, l'esistenza di due impugnazioni della stessa specie, e, d'altro canto, la sussistenza al tempo della proposizione della seconda della declaratoria d'inammissibilità della precedente, non si ha consumazione del potere di impugnazione laddove il suo esercizio sia stato preceduto da un'impugnazione di diversa specie, come pure se non intervenga una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del precedente ricorso, senza che in contrario rilevi l'eventuale sospensione del termine per impugnare, conseguente ad avvenuta proposizione di domanda di revocazione della medesima decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)