Sez. L, Sentenza n. 1311 del 07/02/1998 (Rv. 512386 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Redditi costituenti base di calcolo delle pensioni - Rivalutazione secondo gli indici ISTAT - Modificazione con decreto ministeriale della percentuale di rivalutazione - Efficacia temporale - Redditi prodotti a partire dall'anno successivo - Rilevanza esclusiva.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Nell'ambito della previdenza forense, le variazioni, disposte con decreto ministeriale emanato a norma degli artt. 15 e 13 della legge 20 settembre 1980 n. 576, della percentuale dell'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita secondo cui va effettuata la rivalutazione dei redditi professionali da prendere a base per il calcolo della pensione (e specificamente l'elevazione di tale percentuale da 75 a 100 disposta con D.M. 25 settembre 1990) ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento modificativo, come specificato dall'art. 13, secondo comma, e riguarda solo i redditi prodotti a partire da tale data, deponendo in tal senso la lettera della legge, la logica del sistema (che fa riferimento al bilancio consuntivo della Cassa e ad una verifica quadriennale sull'equilibrio della gestione), la vistosa disparità di trattamento che si verificherebbe tra assicurati andati in pensione a brevissima distanza di tempo ove a partire dell'entrata in vigore della nuova percentuale si modificasse il sistema di calcolo della pensione con riferimento a tutti i redditi a tal fine rilevanti (ed anche, con riferimento al D.M. del 25 settembre 1990, il tenore della richiesta motivata di variazione del Consiglio di amministrazione della Cassa e la mancanza di una diversa indicazione nella motivazione del decreto).
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 13, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 15, DM Lavoro e previdenza sociale 25/09/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)