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Sez. U, Sentenza n. 297 del 27/05/1999 (Rv. 526735 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Rivalutazione ex art. 15 legge n. 576/1980 dei redditi rilevanti per la base di calcolo della pensione - Eventuali provvedimenti modificativi del coefficiente di rivalutazione - Riferibilità a tutti gli anni presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526735-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di previdenza forense, la rivalutazione dei redditi rilevanti per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia degli avvocati deve avvenire, ai sensi dell'art. 15 legge n. 576 del 1980, sulla base di un coefficiente di rivalutazione unico per tutti gli anni da prendere in considerazione ai fini del calcolo, senza che, pertanto, eventuali variazioni del coefficiente possano essere prese in considerazione solo con riguardo agli anni successivi all'adozione del provvedimento modificativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 13, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 15, DM Lavoro e previdenza sociale 25/09/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)