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Sez. L, Sentenza n. 3521 del 15/04/1996 (Rv. 497022 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Rivalutazione, ex art. 15 legge n. 576 del 1980, dei redditi rilevanti per la base di calcolo delle pensioni - Riferibilità a tutti gli anni presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497022-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Nel sistema delineato dalla legge 20 settembre 1980 n. 576 (di riforma del sistema previdenziale forense), la rivalutazione dei redditi rilevanti per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni deve avvenire, ai sensi dell'art. 15 della legge suddetta, sulla base di un coefficiente unico, rispetto all'indice I.S.T.A.T., per tutti gli anni presi in considerazione ai fini del calcolo (non essendo possibile una variazione del coefficiente limitata ai redditi di alcuni anni), rientrando nei poteri di proposta della Cassa nazionale di previdenza forense, e di determinazione finale dell'autorità ministeriale, unicamente la possibilità di variare tale coefficiente, fermo restando che la variazione in questione non deve necessariamente essere in senso più favorevole per i beneficiari, dovendo la stessa tener conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della Cassa. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva interpretato il D.M. 5 settembre 1990 nel senso che, a far tempo del primo gennaio 1991, la rivalutazione nella misura del 100% dei redditi sui quali calcolare la pensione degli iscritti alla Cassa riguarda tutti i redditi da considerare ai fini del calcolo e non solamente quelli prodotti dopo il primo gennaio 1991).

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 13, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 15, Legge 02/05/1983 num. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)