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Sez. 3, Sentenza n. 2399 del 13/11/1970 (Rv. 348641 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CON CRITERI EQUITATIVI - RICORSO ALLE NOZIONI DELLA COMUNE ESPERIENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348641-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CON CRITERI EQUITATIVI - RICORSO ALLE NOZIONI DELLA COMUNE ESPERIENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere, conferito al giudice di merito dall'art 115, secondo comma, cod proc civ, di porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto, che rientrano nella comune esperienza, non e sindacabile quanto al suo Esercizio con ampia discrezionalita, allorquando si tratti di determinare nei riguardi dei congiunti di persona, deceduta per fatto illecito altrui, l'ammontare delle sovvenzioni, corrisposte dalla vittima in modo costante e durevole e costituenti per essi congiunti un concreto e sicuro beneficio economico, del quale sono stati ingiustamente privati per effetto dell'evento illecito. In questa ipotesi, infatti, data la pratica impossibilita di fornire una esauriente dimostrazione dell'ammontare delle sovvenzioni perdute, il criterio normale di liquidazione del danno da lucro cessante non puo essere che quello equitativo, che molto opportunamente puo essere integrato e giustificato facendo riferimento allo 'id quod plerumque accidit'. (V 3842'68, mass n 337286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)