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Sez. 3, Sentenza n. 29473 del 07/11/2025 (Rv. 676840-01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE | Azione diretta al rispetto delle distanze legali - Mancata trascrizione della domanda - Acquirente a titolo particolare della costruzione che non ha partecipato al giudizio - Opponibilità della sentenza - Esclusione - Conoscenza di mero fatto della pendenza della causa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676840-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE

Nel caso in cui la domanda volta all'accertamento della violazione delle distanze legali e alla condanna all'arretramento della costruzione non sia stata trascritta ex art. 2653, n. 1 o n. 5, c.c., la relativa sentenza di accoglimento non è opponibile all'acquirente a titolo particolare dal convenuto, il quale non sia stato evocato in giudizio o non vi abbia comunque preso parte, senza che possa rilevare la sua conoscenza di mero fatto della pendenza della lite.

Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)