Sez. L, Sentenza n. 23116 del 10/12/2004 (Rv. 579258 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Regime della prescrizione già maturata - Sottrazione alla disponibilità delle parti - Fondamento normativo - Conseguenze - Diritto soggettivo degli assicurati al versamento dei contributi assicurativi - Configurabilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio della prescrizione e non inammissibilità degli enti previdenziali (anche di natura privatistica) alla "irricevibilità" dei contributi prescritti - Sussistenza - Applicabilità del principio ai contributi prescritti anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti.Detto principio di indisponibilità - attualmente fissato dall'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935- vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)