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Sez. L, Sentenza n. 330 del 12/01/2002 (Rv. 551520 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995 - Regime della prescrizione già maturata - Sottrazione alla disponibilità delle parti - Conseguenza - Diritto soggettivo degli assicurati al versamento di contributi prescritti - Insussistenza - Ambito applicativo del suddetto principio - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551520-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Detto principio -che attualmente è fissato dall'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935- vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)