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Sez. L, Sentenza n. 8888 del 04/06/2003 (Rv. 563869 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Artigiano - Prescrizione del diritto di versare i contributi - Triennale - Configurabilità di un diritto al versamento dei contributi previdenziali prescritti - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio della prescrizione - Ammissibilità - Rinunciabilità da parte dell'interessato - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563869-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

Il diritto dell'artigiano di versare i contributi per i periodi di svolgimento della sua attività si prescrive nel termine di tre anni previsto dalla legge n. 463 del 1959, non potendo egli regolarizzare l'omesso versamento dei contributi in riferimento ai periodi per i quali la possibilità di effettuare e richiedere tale versamento è prescritta, in quanto nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti, ed una volta esaurito il termine la prescrizione opera di diritto, con la conseguenza che, rispondendo essa ad interessi generali, è rilevabile anche d'ufficio e non ne è consentita la rinuncia da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)