Sez. U, Sentenza n. 3654 del 21/06/1984 (Rv. 435645 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI FONDO RUSTICO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO DA PARTE DELLO AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - EFFETTI - POSIZIONE DELLO ALIENANTE - GIUDIZIO VERTENTE SULL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RISCATTO E DEGLI EFFETTI DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLO ALIENANTE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI FONDO RUSTICO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO DA PARTE DELLO AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - EFFETTI - POSIZIONE DELLO ALIENANTE - GIUDIZIO VERTENTE SULL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RISCATTO E DEGLI EFFETTI DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELLO ALIENANTE - INSUSSISTENZA.*
L'alienante di fondo rustico, come resta estraneo alla dichiarazione di riscatto da parte dell'avente diritto alla prelazione, la quale è indirizzata all'acquirente e produce l'effetto di sostituire a quest'ultimo il retraente nella vicenda traslativa del bene, così non è coinvolto nel successivo giudizio, vertente sull'accertamento della sussistenza del diritto di riscatto e della conseguente idoneità della relativa dichiarazione a determinare gli indicati effetti, e, pertanto, non assume nel giudizio medesimo la qualità di litisconsorte necessario. (V 5753/81, mass n 416451; (V 1638/81, mass n 412307).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)