Sez. 3, Sentenza n. 3787 del 17/04/1987 (Rv. 452706 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA RIVOLTA AL TERZO ACQUIRENTE - EFFETTI - CONTROVERSIA SUCCESSIVAMENTE INSORTA SULLA SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO - INCIDENZA DI CIRCOSTANZA SOPRAVVENUTA AL SUBINGRESSO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (MORTE DEL RETRAENTE).*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA RIVOLTA AL TERZO ACQUIRENTE - EFFETTI - CONTROVERSIA SUCCESSIVAMENTE INSORTA SULLA SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO - INCIDENZA DI CIRCOSTANZA SOPRAVVENUTA AL SUBINGRESSO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (MORTE DEL RETRAENTE).*
Qualora il titolare della prelazione agraria, che non sia stato posto in grado di farla valere, eserciti il diritto potestativo di riscatto, con dichiarazione unilaterale recettizia rivolta al terzo acquirente, la ricezione da parte di quest'ultimo della dichiarazione medesima segna il perfezionarsi della vicenda traslativa del fondo, determinando il subingresso del retraente al retrattato nella posizione di compratore, e quindi di proprietario del bene, con effetto ex tunc, a partire dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. Ne deriva che la controversia successivamente insorta sulla spettanza del diritto di prelazione e riscatto si traduce nell'accertamento del pregresso verificarsi del suddetto subingresso nella proprietà del bene, con l'ulteriore conseguenza che la relativa indagine deve prescindere da circostanze intervenute dopo tale subingresso, quale la morte del retraente, la quale non può interferire sull'acquisto del diritto dominicale già verificatosi per l'accertata sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive, previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, in capo al retraente stesso, con riferimento sia al momento in cui nasce ex lege il diritto di riscatto, sia a quello in cui esso viene in concreto esercitato, essendo irrilevanti le condizioni personali degli eredi succeduti nella posizione processuale del de cuius. (V 3654/84, mass n 435645; (Conf 6775/86, mass n 448895; (Conf 3016/85, mass n 440730).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)