Sez. L, Sentenza n. 2192 del 26/02/2000 (Rv. 534454 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Di dirigente di azienda - Garanzie procedimentali ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Non applicabilità in relazione alla posizione di vertice del dirigente - Profili di fatto - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Inammissibilità in difetto degli accertamenti necessari nel giudizio di merito - Fattispecie relativa a "destituzione" di dirigente di cassa di risparmio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudizio circa l'applicabilità o meno al dirigente d'azienda delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 in caso di suo licenziamento per motivi disciplinari (o di sua "destituzione", in applicazione, come nella specie, al c.c.n.l. per i dirigenti delle casse di risparmio) involge accertamenti di fatto - coinvolgenti l'identificazione delle reali mansioni e della collocazione dell'interessato nell'organizzazione aziendale -, diretti a stabilire se l'interessato appartiene al novero dei dirigenti di vertice dell'azienda, cioè con funzioni di respiro tale da caratterizzare la vita dell'azienda, ai quali soli non sono applicabili dette garanzie procedimentali; la questione stessa, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ove nel giudizio di merito non sia stato compiuto lo specifico, necessario, accertamento di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)