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Sez. L, Sentenza n. 10058 del 13/05/2005 (Rv. 582229 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Assoggettabilità del dirigente a licenziamento disciplinare soggetto alla procedura ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Limiti - Distinzione tra soggetti in posizione apicale ("top manager" o "alter ego") e pseudodirigenti - Rilevanza - Conseguenza - Applicabilità delle garanzie procedimentali ai secondi e non ai primi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582229-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento individuale, solo al dirigente di azienda che si trovi in posizione apicale nell'ambito dell'impresa, e non anche nei confronti del personale riconducibile alla "media" o "bassa" dirigenza, appartenente alla categoria del personale direttivo, non si applicano le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ed in particolare il generale principio di immutabilità della causa del licenziamento e della relativa contestazione, che si pone a garanzia della regola costituzionalmente garantita del corretto contraddittorio, e a garanzia effettiva del diritto di difesa a tutela dell'incolpato, comportando tale variazione una modifica sostanziale della motivazione del licenziamento che non consente al lavoratore il diritto di difesa rispetto a circostanze fattuali identificative di una fattispecie diverse rispetto a quelle originariamente dedotte e contestate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile il principio della immutabilità della contestazione e di conseguenza legittimo che al direttore vendite del settore "normal trade and catering" di una società fosse stata comunicata, come causa del recesso "ad nutum" della società, prima la soppressione del posto di lavoro da lui ricoperto e poi il rifiuto del lavoratore ad eseguire correttamente la prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)