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Sez. L, Sentenza n. 1434 del 11/02/1998 (Rv. 512506 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Assoggettabilità a licenziamento disciplinare soggetto alla procedura ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Limiti - Distinzione tra soggetti in posizione apicale ("top manager" o "alter ego") e pseudo - dirigenti - Rilevanza - Conseguenza - Applicabilità delle garanzie procedimentali ai secondi e non ai primi.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512506-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Il principio della non applicabilità al rapporto di lavoro dei dirigenti delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) che devono essere osservate anche in occasione dei licenziamenti disciplinari, quali la preventiva contestazione per iscritto degli addebiti e la concessione di un termine a difesa, si riferisce solo al dirigente di azienda industriale che si trovi in posizione apicale nell'ambito dell'impresa e sia muniti di ampio potere gestorio, tanto che lo stesso possa essere propriamente definito "alter ego" dell'imprenditore e che nei suoi confronti non sia ipotizzabile una dipendenza gerarchica e la sottoposizione al potere disciplinare dell'imprenditore; la procedura di cui all'art. 7 trova invece applicazione nei confronti del personale della media e bassa dirigenza che sia legalmente ascrivibile alla categoria del personale direttivo (c.d. pseudo-dirigenti o dirigenti meramente convenzionali).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)