Sez. 6 - , Sentenza n. 2948 del 03/12/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217851 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE | Assistenza del minore da parte dei genitori - Interrogatorio di garanzia - Omissione dell'avviso ai genitori - Nullità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE
L'omissione degli adempimenti tesi ad assicurare all'imputato minorenne l'assistenza affettiva e psicologica da parte dei genitori o di altra persona idonea, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non determina nullità se non nel caso di mancato avviso, all'esercente la potestà, della informazione di garanzia e del decreto di fissazione di udienza; ne consegue, in ossequio al principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., che l' omessa comunicazione ai genitori del minore dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non ne determina l'invalidità.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 12, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 17, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)