Sez. 4, Sentenza n. 547 del 30/11/2000 Ud. (dep. 22/01/2001) Rv. 219088 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Imputato minorenne divenuto maggiorenne prima della celebrazione del processo di secondo grado - Omissione dell'avviso di udienza all'esercente la potestà del genitore - Nullità - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di processo minorile, l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello all'esercente la potestà dei genitori (art.7 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.4448) non sussiste allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato e della celebrazione del giudizio di primo grado, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio di appello attesoché con il raggiungimento della maggiore età egli acquisisce la piena capacità di agire. Ne consegue che in tale ipotesi l'omissione della citazione dei genitori non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità del processo.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)