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Sez. 2, Sentenza n. 4844 del 04/08/1988 (Rv. 459664 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - NORME RELATIVE - RAPPORTI DELLE SINGOLE PROPRIETÀ DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459664-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - NORME RELATIVE - RAPPORTI DELLE SINGOLE PROPRIETÀ DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Le norme sulle distanze legali in materia di vedute, in quanto compatibili con la disciplina della comunione, sono applicabili nei rapporti delle singole proprietà di un edificio condominiale, quand'anche uno dei condomini utilizzi parti comuni dell'immobile (es. Muri perimetrali) nei limiti consentiti dall'art. 1102. (nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato alla demolizione un condomino che aveva costruito sulla propria terrazza a livello un nuovo vano previa utilizzazione in aderenza e in appoggio del muro perimetrale, senza osservare la distanza di tre metri prescritta dall'art. 907 cod. civ. dalla soglia della finestra del sovrastante appartamento a cui vantaggio era costituita una servitù di veduta). (V 682/84, mass n 432939; (V 2531/81, mass n 413309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)