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Sez. 2, Sentenza n. 682 del 28/01/1984 (Rv. 432939 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - NORME SULLE DISTANZE IN MATERIA DI VEDUTA - APPLICABILITÀ NEI RAPPORTI TRA LE SINGOLE PROPRIETÀ DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432939-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - NORME SULLE DISTANZE IN MATERIA DI VEDUTA - APPLICABILITÀ NEI RAPPORTI TRA LE SINGOLE PROPRIETÀ DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE.*

Le norme sulle distanze in materia di vedute, in quanto compatibili con la disciplina della comunione, sono applicabili nei rapporti tra le singole proprietà di un edificio condominiale, quand'anche uno dei condomini utilizzi parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 cod. civ.. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva condannato un condomino ad abbassare la veranda realizzata sulla terrazza del suo appartamento, con appoggio della relativa tettoia ad un muro perimetrale dell'edificio, sino ad osservare la distanza ex art. 907 cod. civ. da una finestra del sovrastante appartamento). (V 129/83, mass n 424929; (V 2531/81, mass n 413309; (V 1800/77, mass n 385534; (V 3757/74, mass n 372263).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)