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Sez. 2, Sentenza n. 2531 del 27/04/1981 (Rv. 413309 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI UNA PARTE COMUNE A VANTAGGIO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - VIOLAZIONE CONSEGUENTE DEI DIRITTI DI UN ALTRO CONDOMINO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - TEMPERAMENTI ALLA STREGUA DI UNA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA DELLE PREDETTE NORME CON GLI INTERESSI DA CONSIDERARE NEI RAPPORTI CONDOMINIALI NEL CASO DI VIOLAZIONE DI UNA NORMA DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413309-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI UNA PARTE COMUNE A VANTAGGIO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - VIOLAZIONE CONSEGUENTE DEI DIRITTI DI UN ALTRO CONDOMINO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - TEMPERAMENTI ALLA STREGUA DI UNA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA DELLE PREDETTE NORME CON GLI INTERESSI DA CONSIDERARE NEI RAPPORTI CONDOMINIALI NEL CASO DI VIOLAZIONE DI UNA NORMA DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Le norme sulle distanze legali sono applicabili nei rapporti reciproci fra condomini, in relazione alle parti immobiliari di proprieta esclusiva, qualora uno di essi, utilizzando una parte comune a vantaggio della sua proprieta, sia pure nei limiti di cui all'art 1102 cod civ, incorra nella violazione dei diritti di un altro condomino. Ne al riguardo sono configurabili temperamenti, alla stregua di una valutazione di compatibilita delle norme suindicate con gli interessi da considerare nei rapporti condominiali, allorche trattasi di utilizzazione implicante la violazione di una norma del regolamento condominiale predisposto dall'originario unico proprietario e recepito nei singoli Atti di acquisto. (nella specie, in base al surriportato principio, il supremo collegio ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito con la quale, in accoglimento della domanda di un condomino, altri condomini erano stati condannati a rimuovere una struttura metallica a sostegno di una tenda, realizzata su di un balcone di loro proprieta esclusiva a distanza inferiore a quella prescritta dall'art 907 cod civ dal balcone soprastante dell'attore ed in violazione di una norma del regolamento condominiale, vietante ogni modificazione dei balconi). (V 221/80, mass n 403606; (V 3405/78, mass n 392850; (V 1800/77, mass n 385534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)