Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 19/10/2005 (Rv. 584147 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Rinvio alle ipotesi dell'art.404 cod. proc. civ. - Esclusività - Intervento adesivo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE
L'art.344 cod. proc. civ., che ammette l'intervento in appello solo dei soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art.404 cod. proc. civ., vale a dire di coloro che si assumono titolari di un diritto incompatibile con la decisione impugnata, implicitamente esclude l'ammissibilità, in sede di gravame, dell'intervento adesivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)