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Sez. 3, Sentenza n. 10750 del 23/07/2002 (Rv. 556115 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Condizioni - Rinvio alle ipotesi previste dall'art. 404 cod. proc. civ. - Comparsa depositata in udienza da soggetti parti del giudizio di primo grado e non appellanti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556115-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 344 cod. proc. civ., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 cod. proc. civ. Pertanto, è inammissibile l'intervento, con comparsa depositata in udienza, anche se qualificato come "atto di intervento adesivo", di soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado, e non abbiano proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, non rivestendo detti soggetti la qualità di terzi, né facendo essi valere un proprio autonomo diritto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)