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Sez. L, Sentenza n. 991 del 05/02/1983 (Rv. 425760 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIE - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIE - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

L'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere dal rapporto soltanto dopo il protrarsi della malattia del lavoratore oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), prevale, come norma speciale, sia sulla disciplina generale delle obbligazioni (ed in particolare sugli artt. 1256 e 1464 cod. civ.), sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali (legge 14 luglio 1966 n. 604), intendendosi il "caso di malattia", cui fa riferimento la stessa norma, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo delle ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterate. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il comporto, ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo, la questione diretta a stabilire, al fine della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va risolta in base all'interpretazione dei detti patti collettivi secondo la nozione di malattia desumibile dal citato art. 2110. Tale indagine, riguardando contratti collettivi di diritto privato, è riservata al giudice del merito e rispetto ad essa, sempre che sia fatta oggetto di censura, il controllo, nel giudizio di legittimità, è limitato alla congruità e logicità della motivazione ed all'osservanza dei canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (Conf 708/82, mass n 418504; (Conf 1371/81, mass n 411996; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)