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Sez. L, Sentenza n. 2225 del 29/03/1985 (Rv. 440106 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - COMPORTO - DURATA - MANCATA PRECISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - CRITERI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440106-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - COMPORTO - DURATA - MANCATA PRECISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - CRITERI APPLICABILI.*

In caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110 cod. civ. (prevalente, come norma speciale, sia sulla disciplina generale delle obbligazioni, ed in particolare sugli artt. 1256 e 1464 cod. civ., sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604 del 1966) stabilisce che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità - cosiddetto periodo di comporto - va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattia a carattere intermittente e reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità o morbilità discontinua). E quando il contratto collettivo preveda il comporto, ma non regoli espressamente la sua durata, nel caso di pluralità di episodi morbosi, in un determinato arco di tempo, la questione diretta a stabilire, al fine dell'accertamento della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, va risolta alla stregua della nozione di malattia desumibile dall'art. 2110 cod. civ. e con ricorso in via integrativa allo strumento dell'equità. (principio affermato in fattispecie concernente l'interpretazione dell'art. 19 del C.C.n.L. per i metalmeccanici dell'1 maggio 1976). (V 3437/84, mass n 435447; (V 991/83, mass n 425760; (V 708/82, mass n 418504; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)