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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4838 del 01/03/2018 (Rv. 648211 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | - Recesso - "Multa poenitentialis" - Rapporto con l'eccezione di inadempimento della controparte.
Stato
decisa il 2018-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648211-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

La clausola contrattuale contenente una "multa poenitentialis" a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello "ius poenitendi" non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicchè deve escludersi il diritto alla percezione della multa se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata "exceptio inadimpleti contractus", dall'inadempimento dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)