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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21287 del 19/07/2023 (Rv. 668553 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Recesso “ad nutum” - Recesso fondato su presunto inadempimento della controparte - "Multa poenitentialis" - Riconoscimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668553-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

La clausola contrattuale contenente una "multa poenitentialis", a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello "ius poenitendi", non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicché deve escludersi il diritto alla percezione della multa se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata "exceptio inadimpleti contractus" dall'inadempimento dell'altra parte. Ciò comporta altresì che in caso di esercizio del diritto di recesso, a fronte di un inadempimento che poi si riveli non integrato, non è possibile la conversione del diritto potestativo indebitamente esercitato per tale ipotizzato inadempimento in un recesso unilaterale esercitato "ad nutum" ex art. 1373 c.c.

Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)