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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018 (Rv. 649319 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore - Clausola penale - irripetibilità dei canoni con detrazione dell'importo della futura vendita del bene - Conformità alla "ratio" dell’art. 1526, comma 2, c.c. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649319-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1526 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)