Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 29/04/2015 (Rv. 635080 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Distinzione - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Incidenza dell'art. 72 quater legge fall. sull'applicabilità dell'art. 1526 cod. civ. - Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell'art. 72 quater legge fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 cod. civ. al leasing traslativo) che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1526, Legge Falliment. art. 72 quater, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)