Sez. 1 - , Ordinanza n. 40796 del 20/12/2021 (Rv. 663550 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Separazione dei coniugi con addebito - Sentenza di patteggiamento - Elemento di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della domanda - Configurabilità. PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)