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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018 (Rv. 650766 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Prova formatasi in diverso giudizio - Utilizzazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650766-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO

Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizio soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poi fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)