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Sez. 2, Sentenza n. 2979 del 12/08/1969 (Rv. 342863 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTI DELLA MALATTIA - RILEVANZA - PENSIONE D'INVALIDITA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342863-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTI DELLA MALATTIA - RILEVANZA - PENSIONE D'INVALIDITA - DECORRENZA.*

In tema di Assicurazione sociale l'assicurato che sia venuto a trovarsi, nel corso del giudizio di merito, nello stato di invalidita, che da titolo alla sua corresponsione, per effetto dell'aggravamento delle infermita denunciate o accertate in fase amministrativa, ovvero di una loro evoluzione, ha diritto alla percezione della pensione di invalidita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e perfezionato il relativo diritto. (V 806-69, massima n 339135 531-69, massima n 338676).*

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 238 art. 18, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)