Sez. 3, Sentenza n. 1037 del 02/02/1994 (Rv. 485182 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione | Deduzione di mancata ammissione di prove testimoniali - Onere probatorio della parte deducente.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l'onere, se non di trascrivere nell'atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)