Sez. 3, Sentenza n. 5467 del 14/03/2006 (Rv. 588413 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale di assoluzione nei giudizi di danno, ex art. 652 primo comma cod.proc.pen. - Opponibilità al danneggiato - Limiti - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno solo quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. (Nella specie, il giudice penale aveva ritenuto che il ricalco con la carta carbone della firma apposta in calce ad alcune bolle di consegna escludesse la configurabilità del reato di falso materiale delle bolle, senza che fosse stato posto in discussione il fatto obiettivo dell'avvenuto ricalco; la S.C. ha pertanto ritenuto che non sussistesse nessuna preclusione per il giudice civile investito della pretesa risarcitoria di valutare il fatto come elemento dell'illecito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)