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Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 16/07/2002 (Rv. 555789 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sostanza penale di assoluzione - Pronunciata nel vigore del vecchio codice di procedura penale - Giudizi civili - Effetti - Art. 652 del nuovo cod. proc. pen. - Applicabilità - Portata.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555789-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

In tema di rapporti fra giudicato penale e giudizio civile, l'art. 652 del nuovo cod. proc. pen., in quanto norma compresa nel Libro X del codice, trova applicazione nei giudizi civili in corso, ancorché la sentenza penale di assoluzione sia stata emessa e passata in giudicato nel vigore del precedente codice di procedura penale; ciò ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 260 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, la quale, a ben vedere, è norma di coordinamento e di chiusura, poiché prevede la unificazione dei regimi dei giudicati anteriori e successivi alla nuova disciplina, evitando disparità di trattamento.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)