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Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 20/01/2005 (Rv. 579486 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale di assoluzione nei giudizi di danno, ex art. 652, comma primo, cod. proc. pen. - Opponibilità al danneggiato - Limiti - Giudicato penale di condanna o assoluzione, in altro tipo di giudizio, ex art. 654 cod. proc. pen. - Opponibilità - Presupposti - Disparità di trattamento delle due situazioni - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione o sanzioni amministrative.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579486-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

In tema di efficacia della sentenza penale in altri giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno (art. 654 cod. proc. pen.), il giudicato penale non può essere opposto a chi non èintervenuto in quel processo. In particolare, mentre l'efficacia del giudicato d' assoluzione, prevista dall'art. 652, comma primo, cod. proc. pen. (giudizi di danno), si determina nei confronti del danneggiato che sia stato posto in condizione di costituirsi P.C., anche se non si sia costituito, l'efficacia del giudicato di condanna o d'assoluzione, prevista dall'art. 654 cod. proc. pen., presuppone che il danneggiato si sia anche effettivamente costituito in giudizio, senza che questa differenziazione d'effetti comporti alcuna disparità di trattamento di rilievo costituzionale. Più in particolare, quanto ai riflessi che la sentenza d'assoluzione è chiamata a spiegare nei giudizi d'opposizione a sanzioni amministrative, se il danneggiato dal reato ha la facoltà di scegliere dove far valere (se in sede civile o in sede penale) la sua pretesa al risarcimento del danno, la P.A. può far valere la sua pretesa sanzionatoria amministrativa solo in sede autonoma (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso della P.A. contro la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicazione di una sanzione amministrativa - inflitta per l'indebita percezione d'aiuti comunitari-, nei confronti di una persona assolta nel giudizio penale, perchè il Ministero non aveva partecipato al giudizio penale, come P.C., e dunque perchè la relativa statuizione era allo stesso inopponibile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)