Sez. 2, Sentenza n. 20772 del 04/02/2016 Ud. (dep. 19/05/2016) Rv. 267034 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Oggetto materiale del reato - Provenienza da delitto - Abrogazione, modificazione o incompatibilità con il diritto comunitario della fattispecie concernente il delitto presupposto - Rilevanza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)