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Sez. 2, Sentenza n. 36281 del 04/07/2003 Cc. (dep. 22/09/2003) Rv. 228412 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Oggetto materiale del reato - Provenienza da delitto - Abrogazione o modificazione della fattispecie concernente il delitto presupposto - Rilevanza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228412-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)