Sez. 3, Sentenza n. 30591 del 03/06/2014 Cc. (dep. 11/07/2014) Rv. 259957 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Oggetto materiale del reato - Provenienza da delitto - Abrogazione, modificazione o incompatibilità con il diritto comunitario della fattispecie concernente il delitto presupposto - Rilevanza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità - ex art. 673 cod. proc. pen. - di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato presupposto relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE fosse stato successivamente ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 673, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST., DPCM 23/02/2009
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)