Sez. 3, Sentenza n. 171 del 22/01/1968 (Rv. 331025 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PLURALITA DI EVENTI NASCENTI DALLO STESSO FATTO ILLECITO PENALE E ILLECITO CIVILE - INAPPLICABILITA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PREVISTO PER IL REATO AL RISARCIMENTO DERIVANTE DALL'ILLECITO CIVILE - ECCEZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PLURALITA DI EVENTI NASCENTI DALLO STESSO FATTO ILLECITO PENALE E ILLECITO CIVILE - INAPPLICABILITA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PREVISTO PER IL REATO AL RISARCIMENTO DERIVANTE DALL'ILLECITO CIVILE - ECCEZIONE.*
Quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) nascono due eventi, uno dei quali costituisce illecitò penale e l'altro semplice illecito civile, il piu lungo termine di prescrizione stabilito dal 3 comma dell'art. 2947 cod.civ., per il fatto considerato dalla legge come reato non e applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto e diverso ed autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio, operante tutte le volte che per un unico fatto il danno alla persona sia stato risentito da un soggetto diverso da quello che ha lamentato soltanto il danno alle cose, soffre, tuttavia, eccezione quando uno stesso soggetto, in dipendenza del fatto - reato, abbia riportato in pari tempo danni alla persona ed alle cose. In questa ipotesi. L'offeso dal reato puo avvalersi del piu lungo termine prescrizionale per esperire la Azione civile sia per i danni alla persona, sia per quelli alle cose.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)