Sez. 3, Sentenza n. 1494 del 02/03/1984 (Rv. 433581 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DERIVAZIONE DA UNO STESSO FATTO DI DUE EVENTI, DI CUI UNO COSTITUENTE ILLECITO PENALE E L'ALTRO ILLECITO CIVILE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - CASI E DISTINZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DERIVAZIONE DA UNO STESSO FATTO DI DUE EVENTI, DI CUI UNO COSTITUENTE ILLECITO PENALE E L'ALTRO ILLECITO CIVILE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - CASI E DISTINZIONI.*
Il principio secondo il quale, quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma terzo, cod.civ. per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato, opera solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell'ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento. (V 803/81, mass n 411290; (V 1991/73, mass n 365117; (V 3085/68, mass n 335968; (V 2731/68, mass n 335321; (V 700/67, mass n 326743; (Conf 4869/79, mass n 401491; (Conf 4726/77, mass n 388338; (Conf 3106/76, mass n 381884; (Conf 171/68, mass n 331025).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)