Sez. 3, Sentenza n. 3106 del 06/09/1976 (Rv. 381884 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PREVISTO PER IL REATO - APPLICABILITA AL RISARCIMENTO PER L'ILLECITO CIVILE - ESCLUSIONE - LIMITI - DANNI ALLE COSE ED ALLA PERSONA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PREVISTO PER IL REATO - APPLICABILITA AL RISARCIMENTO PER L'ILLECITO CIVILE - ESCLUSIONE - LIMITI - DANNI ALLE COSE ED ALLA PERSONA.*
Quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) nascono due eventi, uno dei quali costituisce illecito penale e l'altro semplice illecito civile, il piu lungo termine di prescrizione stabilito dal terzo comma dell'art 2947 cod civ, per il fatto considerato dalla legge come reato non e applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto e diverso ed autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio, operante tutte le volte che per un unico fatto il danno alla persona sia stato risentito da un soggetto diverso da quello che ha lamentato soltanto il danno alle cose, soffre. Tuttavia, eccezione quando uno stesso soggetto, in dipendenza del fatto - reato, abbia riportato in pari tempo danni alla persona ed alle cose. In questa ipotesi, l'offeso dal reato puo avvalersi del piu lungo termine prescrizionale per esperire l'Azione civile sia per i danni alla persona, sia per quelli alle cose. (Conf 171/68, mass n 331025).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)