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Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 21/11/2019 Cc. (dep. 20/01/2020) Rv. 277725 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Attivazione del procedimento - Persona offesa costituitasi parte civile nel giudizio di cognizione - Legittimazione a proporre incidente di esecuzione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277725-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a proporre incidente di esecuzione, trattandosi di soggetto che può essere ricompreso nella nozione di "interessato" cui fa riferimento l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che colui che avanza la richiesta di procedimento di esecuzione deve essere portatore di un interesse concreto alla rimozione di un pregiudizio derivato dal provvedimento, escludendo che sia tale quello della parte civile, cui è stato riconosciuto nella sentenza passata in giudicato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla costruzione abusiva con violazione delle distanze, all'effettiva esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione dell'immobile; conf. Sez. 3, n. 225 del 23/01/1996, Rv. 205382).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)