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Sez. 1, Sentenza n. 27151 del 31/05/2024 Cc. (dep. 09/07/2024) Rv. 286633-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi risarcitori da parte del condannato - Legittimazione a parteciparvi della persona offesa già costituitasi parte civile - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286633-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)